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Art. 1. DENOMINAZIONE

Col patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia, della Comunità dello Alto Mesima e del Comune di Soriano Calabro è costituita l’ Associazione Culturale avente la denominazione: “ISTITUTO DELLA BIBLIOTECA CALABRESE”.

Art. 2. SEDE

La sede dell’ Associazione è in Soriano Calabro, nel “Palazzetto della cultura” di piazza Ferrari.

Art.3. SCOPO

Scopo dell’ Associazione è quello di promuovere la costituzione di un Istituto che, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione multimediale oltre che dei tradizionali strumenti bibliografici ed archivistici, raccolga, conservi e renda fruibili i “segni” della cultura calabrese.
Per realizzare lo scopo enunciato, l’ Istituto si propone di:
a) - istituire una biblioteca monotematica calabrese, sollecitando donazioni di privati, effettuando acquisti mirati sul mercato antiquario e corrente, utilizzando anche la biblioteca del Centro Culturale di Soriano Calabro;
b) - creare un Gabinetto delle stampe e dei disegni calabresi;
c) - impiantare un archivio di microfilm di libri e testi rari, manoscritti, documenti, etc.
L’ Istituto si propone di creare, inoltre:
d) - una fototeca ed una cineteca, con annesso laboratorio fotocinematografico;
e) - un’ audioteca.
L’ Istituto si propone infine:
f) - di allestire un laboratorio di restauro per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio bibliografico e cartaceo;
g) - di organizzare attività e manifestazioni che servano a studiare ed a far conoscere la Calabria, la sua cultura e i suoi figli;
h) - di pubblicare un bollettino.
L’ Associazione non ha fini di lucro. 

Art. 4. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
a) - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
b) - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) - dagli eventuali fondi di riserva costituiti con l’ eccedenza di bilancio.
Le entrate sono costituite:
a) - dalle quote sociali;
b) - dai contributi annuali che saranno fissati dagli Enti promotori;
c) - dall’ eventuale utile derivante da organizzazione di manifestazioni;
d) - da ogni entrata che comunque possa concorrere ad incrementare l’attivo dell’Associazione. 

Art. 5. ESERCIZIO FINANZIARIO

L’ esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine o al massimo entro tre mesi dal 31 dicembre, il bilancio preventivo del successivo esercizio. Fino all’ approvazione del bilancio, la cui riunione dev’essere fissata entro e non oltre il mese di aprile, sarà in vigore l’ esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato per il precedente anno. 

Art. 6. SOCI

I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) - soci fondatori, che sono gli Enti e le persone che intervengono nell’atto costitutivo;
b) - soci aggregati, che sono gli Enti e le persone disposte a svolgere l’attività costante con le finalità dell’Associazione;
c) - soci onorari, che sono personalità eminenti nel campo della cultura calabrese.
Sia i soci aggregati che gli onorari dovranno essere ammessi dal Consiglio d’Amministrazione dell’ Associazione su presentazione di almeno un socio fondatore.
I soci aggregati sono tenuti a versare la quota che sarà fissata dal Consiglio d’ Amministrazione.
I soci che non avranno presentato con dichiarazione scritta le dimissioni entro il 30 ottobre saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati alle prestazioni per loro stabilite.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio d’Amministrazione, mentre l’indegnità sarà stabilita dalla Assemblea dei soci fondatori ed aggregati con la maggioranza della metà più uno dei detti soci. 

Art. 7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
a) - l’Assemblea dei soci fondatori ed aggregati;
b) - il Consiglio d’Amministrazione;
c) - il Presidente;
d) - il Comitato scientifico;
e) - il Collegio sindacale;
f) - il Direttore dell’Istituto.I componenti gli organi dell’ Associazione non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

Art. 8. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è formata da tutti i soci fondatori ed aggregati iscritti nell’ apposito libro soci da almeno quindici giorni.
Ogni Ente di cui all’art.1, anche se non dovesse materialmente partecipare alla costituzione della Associazione, potrà far partecipare all’Assemblea con diritto di voto, tre suoi rappresentanti, tra i quali almeno uno in rappresentanza della minoranza.
L’Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio d’Amministrazione nella sede sociale o anche in altro luogo della Regione Calabria almeno una volta l’anno per discutere ed approvare le attività culturali dell’Associazione, la gestione dell’Istituto, i bilanci annuali consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea deve essere convocata nel minor tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data, in cui è pervenuta la richiesta con l’indicazione degli argomenti da discutere, da almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto, secondo quanto stabilito dall’ art. 20 del Codice Civile.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente l’ordine del giorno deve essere inviato a mezzo di raccomandata anche a mano a ciascun socio avente diritto a partecipare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le adunanze delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea può deliberare, in seconda convo-cazione ed in tal caso, le decisioni possono essere prese qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
Le relative deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per coloro che fossero impossibilitati a intervenire è ammessa la votazione da parte di altro socio per delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.
Delle adunanze viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno potrà nominare due scrutatori che sottoscriveranno il relativo verbale.

Art. 9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica tre anni ed è composto da cinque membri,scelti dall’Assemblea dei soci anche tra persone estranee all’Associazione.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio dovrà indire entro due mesi la riunione dell’Assemblea dei soci per provvedere alla sostituzione.
Durante tale periodo il Consiglio opererà e delibererà con i componenti in carica.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni, tra cui quello di redigere i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, e compiere quanto altro necessario, eccezion fatta per gli atti che, a norma del presente statuto e per legge, sono di competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio d’Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio d’Amministrazione nomina altresì il Comitato scientifico ed il Direttore dell’Istituto.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate almeno cinque giorni prima dalla data fissata a mezzo di avviso raccomandato anche a mano.
Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti a due giorni e la convocazione può avvenire telegraficamente o a mezzo fax.
Negli avvisi di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.
Le deliberazioni sono valide se hanno il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Delle adunanze viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario scelto dallo stesso Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. 

Art. 10. IL PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio davanti la magistratura ordinaria o amministrativa e davanti a qualunque altra commissione speciale; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, solo per la ordinaria amministrazione o per la costituzione in giudizio può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione che deve avvenire non oltre un mese.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. 

Art. 11. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico eletto dal Consiglio di Amministrazione ogni tre anni, è composto da almeno cinque membri tra studiosi della cultura calabrese.
Il Comitato, che ha funzioni di indirizzo per le iniziative e le attività culturali proprie dell’Istituto, è diretto da un Coordinatore , la cui nomina spetta al Comitato stesso, ma deve essere ra-tificata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Coordinatore coordinerà le attività e provvederà alla convocazione ed a tutte le altre incombenze necessarie per il buon andamento del Comitato stesso.
Le delibere del Comitato sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. 

Art. 12. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall’ Assemblea anche tra i soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi non spetta alcun compenso , salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

Art. 13 DIRETTORE DELL’ISTITUTO

Il Direttore dell’ Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione per il tempo che lo stesso Consiglio determinerà.
Egli partecipa al Consiglio stesso ed al Comitato Scientifico con voto consultivo, sovrintende all’espletamento delle attività dell’ Istituto e ne dirige gli uffici, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione dai quali riceve direttive per lo svol- gimento dei suoi compiti. 

Art. 14. SEGRETARIO

Segretario dell’Istituto è persona, scelta dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi soci fondatori o aggregati o tra personale in servizio presso l’Istituto. 

Art. 15. ORDINAMENTO INTERNO

Le norme relative all’ordinamento interno e all’amministrazione dell’Istituto, nonchè quelle riguardanti l’ organico del personale sono stabilite mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
L’Istituto per le sue esigenze funzionali si avvarrà di un organico di personale adeguato alle sue esigenze, alla cui copertura si provvederà, di norma, con distacco e/o comando di personale compreso nei ruoli dello Stato e/o della Regione Calabria e/o dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e/o del Comune di Soriano Calabro e/o della Comunità Montana dell’Alto Mesima, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
L’Istituto avrà un ufficio di pubbliche relazioni. 

Art. 16. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha durata fino al 31/12/3000 e potrà essere sciolta quando sarà espres- samente deliberato dall’Assemblea degli associati nelle forme e con la maggioranza stabilita al precedente art.8.
Lo scioglimento, inoltre potrà avvenire a seguito di provvedimento delle autorità governative competenti o dell’autorità giudiziaria nei modi e nelle forme espressamente previste dalle leggi.
In caso di scioglimento e quando l’Autorità che ha emesso il provvedimento non ha provveduto, l’Assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 21 C.C., avrà il potere di nominareuno o più commissari liquidatori uscenti.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di scioglimento senza che l’Assemblea degli associati abbia nominato i liquidatori, la nomina sarà fatta, su richiesta di qualunque interessato,dal Presidente del Tribunale del territorio ove ha sede l’Associazione.
I liquidatori esercitano le funzioni nei modi stabiliti dal Codice Civile e dalle norme di attuazione. 

Art. 17. NORME GENERALI

Per quanto non è stabilito nel presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali che regolano la materia.

Soriano Calabro, 22 marzo 1995 

ISTITUTO DELLA
BIBLIOTECA CALABRESE onlus
SORIANO CALABRO (VV)
 

S T A T U T O. Addenda. 

L'Assemblea dei Soci delibera, a norma del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, le seguenti integrazioni dello Statuto: 

Art. 1.

- Aggiungere alla denominazione ISTITUTO DELLA BIBLIOTECA CALABRESE 1' acronimo "ONLUS". 

Art. 16.

- Aggiungere alla fine:
"In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”. 

Art. 17.

- Inserire all' inizio:

"E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse". 

Soriano Calabro, 30 gennaio 2004.